IL RETTORE

  Visto  lo  statuto  di autonomia dell'Universita' Politecnica delle
Marche;
  Visto il Regolamento generale di Ateneo;
  Viste  le  delibere  numeri 119 e 163 rispettivamente del 24 giugno
2005  e  del  19 luglio  2005  con  le  quali il Senato accademico ha
approvato alcune modifiche agli articoli 12, 26 e 52 dello statuto di
autonomia di questo Ateneo;
  Viste  le  delibere  numeri 288 e 415 rispettivamente del 29 giugno
2005   e   del   22 luglio   2005   con  le  quali  il  Consiglio  di
amministrazione ha espresso parere favorevole alle suddette modifiche
statutarie;
  Vista la nota rettorale n. 23028 del 12 settembre 2005 con la quale
sono   state   trasmesse  al  M.I.U.R.  le  modifiche  dello  Statuto
dell'Universita' Politecnica delle Marche;
  Vista  la  nota  prot.  n. 4542 in data 21 novembre 2005 con cui il
M.I.U.R.  «ravvisa  l'opportunita'  che  l'art.  52  dello statuto di
codesto Ateneo sia modificato nel rispetto della vigente normativa in
materia di contratti e consulenze»;
  Vista  la delibera n. 541 del 29 novembre 2005 con cui il Consiglio
di  amministrazione  esprime parere favorevole all'annullamento della
modifica dell'art. 52 suddetto;
  Vista  la  delibera  n.  225 del 13 dicembre 2005 con cui il Senato
accademico  ha autorizzato l'annullamento della modifica dell'art. 52
sopraccitato;
                              Decreta:

  Di  emanare  le modifiche allo statuto dell'Universita' Politecnica
delle  Marche  e  di trasmetterle al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale come di seguito indicato:
il secondo comma dell'articolo 12 «ELEZIONE»
  «L'elettorato attivo e' costituito da:
    a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
    b) ricercatori confermati con almeno sette anni di anzianita';
    c) rappresentanti  degli  studenti  in  Senato  accademico  e  in
Consiglio di amministrazione;
    d) personale  tecnico  amministrativo  che  si  esprime  con voto
ponderato   non   superiore   al  5%  dei  professori  e  ricercatori
confermati»,
viene modificato in:
  L'elettorato attivo e' costituito:
    a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
    b) dai ricercatori confermati;
    c) dai  rappresentanti  degli  studenti  in senato accademico, in
consiglio  di  amministrazione  e  da numero sei rappresentanti degil
studenti destinati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti;
    d) personale  tecnico  amministrativo  che  si  esprime  con voto
ponderato   non   superiore   al  5%  dei  professori  e  ricercatori
confermati».
  Nel  primo comma lettera c) dell'art. 26 «Composizione e competenze
del consiglio di facolta»;
    «c) Ricercatori confermati appartenenti alla facolta'.
  Qualora  i  ricercatori  confermati  siano  in  numero superiore al
cinquanta  per  cento  dei  professori  di  ruolo  della  facolta' in
servizio,   la   loro  appartenenza  al  collegio  e'  limitata  alla
percentuale sopra citata, su base elettiva;»,
viene   abrogato   il   secondo  capoverso:  «Qualora  i  ricercatori
confermati  siano  in  numero  superiore  al  cinquanta per cento dei
professori  di ruolo della facolta' in servizio, la loro appartenenza
al  collegio  e'  limitata  alla  percentuale  sopra  citata, su base
elettiva;».
  Pertanto il testo dell'articolo e' cosi' riformulato:
  1.  Il  rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o
che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.
  2.L'elettorato attivo e' costituito:
    a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
    b) dai ricercatori confermati;
    c) dai  rappresentanti  degli  studenti  in senato accademico, in
consiglio  di  amministrazione  e  da numero sei rappresentanti degli
studenti designati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti;
    d)  personale  tecnico  amministrativo  che  si  esprime con voto
ponderato   non   superiore   al  5%  dei  professori  e  ricercatori
confermati».
  3. Il rettore e' nominato con decreto del MIUR.
  4.  A  sua  richiesta,  il rettore e' esentato, anche parzialmente,
dall'attivita'  didattica  per la durata della carica. L'esenzione e'
concessa con decreto rettorale.
  5.  In  caso  di  anticipata  conclusione del mandato rettorale, il
pro-rettore   vicario   assume   le   funzioni   del   rettore   fino
all'insediamento  del nuovo rettore. Il nuovo eletto assume la carica
in  corso  d'anno,  ma il triennio decorre dal 1° novembre successivo
alla elezione.
  Pertanto  il  testo  dell'art.  26  «Composizione  e competenze del
consiglio di facolta» e' cosi' riformulato:
  1. Il consiglio di facolta' e' composto da:
    a) preside;
    b) professori di ruolo e fuori ruolo;
    c) ricercatori confermati appartenenti alla facolta';
    d) rappresentanti degli studenti pari ad una unita' ogni seicento
iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di
cinque fino a un massimo di nove.
  2. Spetta al consiglio di facolta':
    a) organizzare  e coordinare l'attivita' didattica e le attivita'
culturali rivolte agli studenti;
    b) programmare   e   definire   l'utilizzazione   delle   risorse
complessivamente  attribuite  alle  facolta',  sentiti i consigli dei
corsi  di studio, ove costituiti, e per la parte di loro competenza i
consigli dei dipartimenti interessati;
    c) formulare proposte per i piani di sviluppo, sentiti i consigli
dei corsi di studio, ove costituiti;
    d) provvedere  all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo
e  di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei dipartimenti e
degli  istituti  interessati.  Ove  la chiamata non sia conforme alla
delibera  del  Consiglio  di  dipartimento,  la  facolta' e' tenuta a
fornire  ampie  motivazioni  sulle  ragioni  della difformita', ed il
dipartimento  potra' ricorrere alla valutazione del senato accademico
che puo' rinviare la delibera alla facolta';
    e) assicurare  la  copertura di tutti gli insegnamenti attivati e
sovrintendere  al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa
con  i  consigli  dei corsi di studio, ove costituiti, e con le altre
strutture  didattiche,  allo  scopo,  tra l'altro, di attuare un'equa
ripartizione dei carichi didattici;
    f) coordinare  le  attivita'  di  tutorato  volte ad orientare ed
assistere  gli  studenti  secondo  le  norme previste dal regolamento
didattico di Ateneo;
    g) deliberare  a  maggioranza  dei  componenti  del consiglio, il
regolamento di facolta' e approvare i regolamenti dei corsi di studio
ad essa afferenti;
    h) avanzare  proposte  ed  esprimere  parere  sulle modifiche del
presente statuto ad esse relative e dei regolamenti;
    i) avanzare  proposte  ed  esprimere  parere  obbligatorio  sulle
contribuzioni a carico degli studenti;
    j) esercitare  ogni  altra attribuzione che sia ad esse demandata
dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
  3.  Le  deliberazioni  relative  alle destinazioni dei ruoli e alle
chiamate  dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori,
nonche'  quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal
consiglio   di  facolta'  nella  composizione  limitata  alla  fascia
corrispondente e a quelle superiori.
  4.   Le   facolta'   possono  istituire  commissioni  temporanee  o
permanenti  con  compiti  istruttori  e/o  consultivi,  o con compiti
operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle
commissioni sono precisate nel regolamento di facolta'.
  A  seguito  delle modifiche suddette, nell'«A» parte integrante del
presente  decreto,  si  riporta  il testo coordinato dello statuto di
autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche.
    Ancona, 27 dicembre 2005
                                                  Il rettore: Pacetti